ASSISTENZA PER PRATICHE DETRAZIONI FISCALI - ALMA ARCHITETTI

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ASSISTENZA PER PRATICHE DETRAZIONI FISCALI

La detrazione fiscale del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia si può ottenere su tutte le spese sostenute per ristrutturare un immobile, purchè sia destinato ad abitazione (dunque sono esclusi negozi, uffici, opifici, box se non sono pertinenziali all'appartamento).
Le spese detraibili sono quelle ricomprese in interventi definiti di "manutenzione straordinaria": rifacimento impianto elettrico, idrico, di distribuzione gas, termico; rifacimento massetti e pavimentazione, soprattutto se necessari per il rifacimento impianti; demolizione e ricostruzione pareti per modificare l'assetto planimetrico dell'appartamento; risanare o sostituire  parti anche strutturali dell'appartamento. Altre opere possono rientrare nella detrazione ma solo e soltanto se ricomprese in una o più delle opere precedentemente descritte, e sono: rasatura e tinteggiatura pareti; sola sostituzione di rivestimenti; realizzazione controsoffitti in cartongesso, manutenzione manto di copertura. Non è generalmente ricomprendibile nella detrazione tutto ciò che è considerabile  "fornitura esterna", quindi porte, lampade, accessori, anche se qui la definizione è assai labile. 

Cliccando sull'immagine verrete indirizzati alla brochures presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate aggiornata a luglio 2019
La detrazione fiscale del 65% si applica a opere di riqualificazione energetica si può ottenere solo su specifiche operazioni che portano ad un vantaggio energetico per l'immobile. Può riguardare la sostituzione degli infissi (solo se vengono sostituiti infissi esistenti con altri con prestazioni migliori), l'aumento della trasmittanza termica di pareti opache verso l'esterno con opere edili di cappotto interno o esterno, o anche il completo rifacimento della parete opaca (coibentazione di pareti perimetrali e/o coperture); l'installazione di sistemi di riscaldamento ad elevata efficienza (sia a gas - caldaia a condensazione; sia elettrico); l'installazione di pannelli solari termici. La detrazione fiscale  riqualificazione energetica può essere ottenuta anche su immobili non residenziali. Per questi interventi può essere richiesta l'IVA al 10% ma attenzione ai "beni significativi" come gli infissi: su questi l'aliquota si applica fino alla concorrenza del valore della manodopera e su una eguale porzione di costo della fornitura, mentre il resto della fornitura va ivata all'aliquota ordinaria. Generalmente, ma non necessariamente, le opere che si possono portare in detrazione al 55% possono all'occorrenza rientrare anche nel 36% (ovviamente, o l'una o l'altra: non è possibile detrarre due volte lo stesso importo). 
Cliccando sull'immagine verrete indirizzati alla brochures  presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate  aggiornata a marzo 2019
La detrazione fiscale del 50% per l’eliminazione delle barriere architettoniche è da applicarsi ai lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (per esempio, ascensori e montacarichi) . La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se direttia favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione.

Cliccando sull'immagine verrete indirizzati alla brochures presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate aggiornata a ottobre 2019
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2020 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019. 
Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.


Cliccando sull'immagine verrete indirizzati alla brochures presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate aggiornata a febbraio 2020
L’agevolazione consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti senza un limite massimo di spesa, delle spese sostenute per interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Può essere usufruita, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Cliccando sull'immagine verrete indirizzati alla brochures presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate aggiornata a febbraio 2020
 
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