DIREZIONE LAVORI e SICUREZZA CANTIERI - ALMA ARCHITETTI

Vai ai contenuti

Menu principale:

DIREZIONE LAVORI e SICUREZZA CANTIERI

DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori è la figura professionale, scelta dal Committente, che ha il compito di coordinare le attività che vengono svolte all’interno di un cantiere edile.
I suoi compiti più importanti sono:
• Pianificazione operativa del cantiere
• Verifica stati avanzamento lavori, supervisione del regolare svolgimento delle lavorazioni, sia nelle modalità che nei tempi
• Controllo attuazione del progetto, verificando la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati con quelli prescritti nel progetto esecutivo;
• Gestione delle varianti in corso d'opera;
• Contabilità lavori, gestendo i  pagamenti dei fornitori e delle imprese che intervengono nel processo edilizio in atto;
• verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
 Collaudo delle opere
Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

La normativa vigente in materia di sicurezza [d.lgs. 81/08], in caso di cantieri  in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, obbliga il committente a nominare il coordinatore in fase di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione.
Il coordinatore in fase di progettazione (CSP) ha il compito di:
 redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), costituito da una relazione tecnica contenente le scelte progettuali e le prescrizioni atte a garantire l'eliminazione o a ridurre al minimo dei rischi di lavoro, quindi le attrezzature e le misure protettive e preventive da utilizzare;
 predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. 
Il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ha il compito di:
 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e nel caso di inadempienze da parte dei lavoratori proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
• verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (prodotto dalle imprese), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,  valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
LA NORMATIVA


In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal  Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi ulteriori decreti. 

Il testo del Decreto Legislativo n. 81 pubblicato in questa sezione viene periodicamente aggiornato e coordinato con tutte le modifiche introdotte. 

revisione Dicembre 2014
Per esaminare il ruolo del direttore lavori (o del collegio di direzione dei lavori) occorre far riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia




 
Torna ai contenuti | Torna al menu